Art. 3.

      1. Per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è ridotta al 3 per cento l'aliquota dell'imposta di registro per gli alloggi che il nuovo proprietario, in sede di rogito, si obbliga a destinare per almeno dodici anni a locazione a canone concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, da porre in essere entro novanta giorni dalla data della stipula.
      2. Durante il periodo al quale si è obbligato in sede di rogito, il locatore di cui al comma 1 deve trasmettere al competente ufficio del registro, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere da quello successivo all'acquisto, un'autocertificazione di permanenza in essere, per l'anno precedente, del contratto di locazione a canone concordato relativamente all'alloggio acquistato con aliquota agevolata dell'imposta di registro. In assenza di tale condizione, il proprietario è tenuto a corrispondere al medesimo ufficio, entro il termine del periodo per il quale si è obbligato, un dodicesimo dell'importo dell'imposta di registro risparmiata, gravato di interessi legali, per ogni anno non coperto da locazione a canone concordato.
      3. L'imposta di registro sul canone di locazione concordato per gli alloggi di cui al comma 1 da corrispondere al momento della registrazione del contratto e in ogni anno successivo per tutta la durata del periodo di locazione a canone concordato per il quale il locatore si è obbligato ai sensi della presente legge, è sottoposta all'aliquota dello 0,50 per cento, di cui lo 0,25 per cento a carico del conduttore e lo 0,25 per cento a carico del locatore.

 

Pag. 7